Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 37 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

          a) in tutti i casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);

          b) se ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge;

          c) se nel corso del procedimento ha emesso provvedimenti in violazione dei princìpi del giusto processo, previsti dall'articolo 111 della Costituzione».